Art. 4.
(Spettacolo dal vivo).

      1. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, compresi le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, le attività ricreative e i parchi di divertimento.