1. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:
a) musica;
b) teatro;
c) danza;
d) circo e spettacolo viaggiante, compresi le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, le attività ricreative e i parchi di divertimento.